chi siamo
l'Associazione
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Il Manifesto dell’Associazione
“Esigenza di rinnovamento. Essa è nell’aria. Urge da ogni lato.”
Ferruccio Parri, 16 marzo 1946, Casa della Cultura, Milano
L´Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, nasce il 9 Ottobre 2015 dall’idea di un gruppo di amici, uniti dalle origini lucane e dalla voglia di dare nuova luce al patrimonio culturale, materiale e immateriale, della propria terra. L’Associazione è dedicata al Pittore Vincenzo Marinelli, illustre rappresentante della pittura italiana dell’800, nato a San Martino D’Agri nel 1819 e quindi, secondo noi, il miglior rappresentante per l’Associazione e per l’intera cultura della nostra comunità.
L’Associazione ha come obbiettivo quello di riscoprire, studiare e promuovere, valorizzandola, la Cultura del nostro territorio, partendo da figure di spicco come quella del già citato Vincenzo Marinelli, passando per Teresina De Pierro, illustre poetessa anch’essa vissuta nell’800 e nata a San Martino, fino ad arrivare a quelle testimonianze della cultura sacra e contadina che, spesso mescolandosi, costituiscono le fondamenta della cultura Sammartinese e lucana.
L’Associazione si ispira ai principi della pace, della nonviolenza, della tutela dei diritti umani, della solidarietà fra le persone e i popoli. Intende operare, con tutta la collettività, per favorire l’incontro e l’interazione fra le persone, attraverso la conoscenza ed il riconoscimento delle proprie identità culturali. Intende, inoltre attivare percorsi di collaborazione e sinergie positive sia fra le Associazioni del territorio, sia con tutti i soggetti che sul territorio perseguono le stesse finalità, che, non in ultimo, lo scambio culturale con Associazioni e/o enti di Culture lontane.
Da qui l’esigenza di dotarsi di una sede, un luogo di incontro, e qui il gesto nobile di un nostro compaesano che, convinto dai propositi dell’Associazione e ancor più mosso dal desiderio di fare qualcosa per il proprio paese, decide di donare all’Associazione la casa che fu dei suoi genitori e, prima ancora, dei suoi nonni. Una dimora antica, essa stessa storia, posta nel cuore del centro storico di San Martino D’Agri, baluardo di quella storia che l’Associazione intende salvaguardare. Tanto bella quanto bisognosa di cure, la casa che vorremmo diventi presto la Casa della Cultura di tutti i sammartinesi e non solo, ha infatti bisogno di un radicale intervento di restauro.
La Casa della Cultura vuole essere un modello di intervento culturale non ancora tentato a San Martino D’Agri. Una casa che dia spazio alle domande di interazione culturale della comunità e del territorio e realizzi una nuova idea di paese, dove le funzioni culturali sono un’occasione di ricerca di nuove formule di vita comunitaria, oltre che di riqualificazione del patrimonio culturale. Vorremmo che presto diventi luogo d’incontro, dibattiti, convegni, ma anche spazio espositivo, biblioteca, laboratorio multimediale, uno spazio aperto sul paese, per il paese. Spazio per adulti e bambini, in cui potranno svolgere molteplici attività, individuali e di gruppo. Spazio di Arte, Letteratura, Poesia e Musica. Ma anche spazio per pensare, creare e studiare. Spazio libero, in cui sentirsi liberi. Le sinergie che si svilupperanno all’interno di questi spazi porteranno effetti positivi non solo sulla cultura ma su tutta la vita della comunità. Riassumendo la Casa della Cultura sarà:
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sale incontri e feste per la comunità
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sale per riunioni
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Spazio per attività ludiche ed educative, doposcuola, scuola di musica, teatro e fotografia.
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sala polivalente per mostre, rassegne cinematografiche, rassegne teatrali, seminari, presentazioni di libri, video ecc...
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Il nostro Statuto
Articolo 1 – Denominazione - L’Associazione è denominata “Associazione Culturale “Vincenzo Marinelli” – ONLUS”.
L’Associazione è una libera e democratica organizzazione non lucrativa di cittadini.
Articolo 2 – scopo - L’Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione che non ha alcuna finalità lucrativa, ha per scopo la promozione e la diffusione della “cultura”, in ogni sua espressione, promuovendo attività culturali, artistiche, anche al fine di contribuire alla crescita culturale dei propri associati.
In particolare l’associazione:
- Promuove ed organizza manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, ove promosse ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati;
- Promuove ed organizza dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi;
- Promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione;
- Promuove ed organizza seminari, mostre, convegni di natura socio-culturale, escursioni, viaggi organizzati in Italia ed all’estero, visite e sopralluoghi in musei, parchi, ville ed in qualsivoglia luogo ove si possano approfondire usi, costumi e conoscenze di altri popoli, attuando scambi interculturali;
- Esegue raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati;
- Effettua e promuove inchieste e sondaggi di opinione;
- Intrattiene rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane che straniere che perseguono scopi similari.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione, occupandosi, se del caso, anche dell’eventuale sistemazione (con relativo vitto e alloggio) dei soggetti che abbiano preso parte alle manifestazioni così organizzate, anche presso strutture di proprietà dello stesso ente.
L’Associazione non persegue scopri di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. È esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie già vigenti o in via di attuazione.
Articolo 3 – Sede - L’Associazione ha sede in San Martino D’Agri.
Articolo 4 – Durata – La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 5 – Soci – Possono essere ammessi come associati tutti coloro che condividono gli scopi del presente statuto e ne facciano richiesta.
La domanda per l’iscrizione all’Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti, delibera sull’ammissione. La formalità dell’iscrizione si perfezione con il versamento dell’apposita quota stabilita dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo dovuto per l’iscrizione e quello annuale, che resteranno validi fino a diversa successiva delibera del Consiglio stesso.
L’associato che non intende essere più iscritto all’Associazione deve darne comunicazione scritta con ogni mezzo al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso. L’esclusione dell’associato può aversi, oltre che per perdita dei requisiti di ammissione, anche per gravi inosservanze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. L’esclusione può aversi altresì per mancato pagamento della quota annuale di associazione. L’esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, portata a conoscenza dell’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.
In ogni caso l’associato uscente o gli eredi dell’associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 5 bis – Categorie di soci – I soci saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Fondatori; b) ordinari; c) sostenitori; d) onorari.
a1) I soci fondatori (che hanno sottoscritto l’atto costitutivo) sono soci onorari a vita e godono dell’elettorato attivo e passivo;
b1) I soci ordinari collaborano per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell’elettorato attivo e passivo;
c1) I soci sostenitori sono gli Enti pubblici o privati, le società, i singoli che versano una quota sociale annua non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano alla vita dell’ente e collaborano fattivamente per il conseguimento degli scopi statutari. Essi non godono dell’elettorato attivo e passivo;
d1) I soci Onorari sono persone che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con i loro meriti o con i loro contributi accrescono il prestigio dell’Associazione. Essi possono partecipare alla vita dell’Associazione, ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.
Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazione, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.
Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Articolo 6 – Fondo comune – Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
- Quote di iscrizione e quote associative annuali;
- Eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti; liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- Redditi derivanti dal fondo comune stesso;
- Ogni altra entrata comunque conseguita.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
b) L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominali;
c) La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso previsto dal D.P.R. 645 del 10/10/1994, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
e) La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione – Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Se durante il periodo del mandato i componenti del Consiglio Direttivo cessassero per qualsiasi motivo dalla loro carica, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Articolo 8 – Assemblee – Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle assemblee i soci in regola con il versamento della quota associativa.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscono l’avvenuta conoscenza (tra cui, a titolo esemplificativo, lettera, fax, posta elettronica, manifesti murali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Potrà essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione non si riesca a raggiungere il quorum costitutivo di cui al successivo articolo 8. L’assemblea generale degli associati in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e inoltre quando se ne ravvisi la necessità.
L’assemblea ordinaria:
- Approva il rendiconto dell’anno solare precedente;
- Può stabilire le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- Nomina il Consiglio Direttivo;
- Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto nonché sullo scioglimento dell’associazione stessa, provvedendo ove necessario alla nomina dei liquidatori.
Articolo 9 – funzionamento dell’assemblea – l’assemblea è presieduta dal presidente, e in sua assenza dal vicepresidente, che nomina un segretario per la stesura del verbale della riunione. L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente quando siano presenti o rappresentati più della metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. È ammesso il voto per rappresentanza, sia nell’assemblea ordinaria che straordinaria. Ogni associato potrà rappresentare un massimo di un associato.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo – il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette associati.
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ha luogo per la prima volta nell’atto costitutivo.
I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nella prima seduta il presidente, il segretario, il vicepresidente e un tesoriere.
Il Consiglio Direttivo da attuazione agli indirizzi indicati dall’assemblea e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini dell’associazione.
A tali fini al consiglio direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, eccetto quanto riservato all’assemblea dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni o compiti al presidente ovvero a uno o più dei suoi componenti, attribuendo eventualmente anche il potere di firma. Particolari funzioni (escluse quelle di rappresentanza) possono essere delegate anche a non consiglieri purché regolarmente iscritti all’associazione. Sulla base degli eventuali indirizzi indicati dall’assemblea, il Consiglio Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività dell’associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 5, deliberare sulle iscrizioni e sulle esclusioni degli associati, nonché sulla determinazione del contributo di iscrizione e di quello annuale.
Articolo 11 – funzionamento del Consiglio Direttivo – il Consiglio Direttivo, anche su convocazione verbale o telefonica, si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, su invito del presidente ovvero quando ne facciano richiesta altri due componenti. In assenza delle formalità di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del presidente ovvero di chi presiede la riunione.
Articolo 12 – attribuzioni del Presidente – al Presidente compete:
- Di rappresentare legalmente l’associazione;
- Di provvedere alla convocazione e di presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
- Di vigilare sull’applicazione dello statuto;
- Di esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea;
- Di eseguire le deliberazioni comunque adottate dagli organi dell’associazione. In caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso può essere sostituito dal vicepresidente.
In caso di urgenza il presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo purché necessari a garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva.
Articolo 13 – rappresentanza dell’Associazione – il presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza e la firma dell’associazione spettano altresì ai componenti il Consiglio Direttivo eventualmente delegati dallo stesso consiglio ai sensi dell’art.9, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.
Articolo 13bis – Libri e documentazioni sociali – Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’associazioni, le eventuali dimissioni ed esclusioni.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal presidente e dal segretario dell’adunanza e conservati a cura del segretario del Consiglio.
Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.
Articolo 14 – Rimborsi spese e compensi – Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del proprio ufficio.
L’incarico del presidente è gratuito.
Articolo 15- Scioglimento e liquidazione – L’associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con la maggioranza di due terzi dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell’ente.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:
- A fissare le norme per la devoluzione;
- Alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Sant’Arcangelo, alla via Aldo Moro n. 2, addì 9 (nove) ottobre 2015 (duemilaquindici).
Firmato: Conte Giuseppe – Martorano Giuseppe – Cirigliano Giuseppe – Benistà Arturo – Cudemo Angelomaria – Sivorella Giovanni – AGOSTINO RIZZO NOTAIO (sigillo).
Sant’Arcangelo, addì 16-10-2015
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ulderico pesce san martino d agri 17 agosto 2016 8 |